La legge n° 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento tre distinte procedure riservate ai soggetti non fallibili che si trovano in una situazione di sovraindebitamento (anche soltanto con Agenzia delle Entrate Riscossione- Ex Equitalia): l’accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Attraverso il ricorso ad una delle tre procedure, il consumatore o il debitore non fallibile possono “ripartire” dopo la crisi, sfuggendo così al mercato irregolare del credito. La suindicata legge ha come finalità quella di consentire ai debitori (non fallibili) di poter fuoriuscire dalla crisi con
un equilibrato sacrificio dei creditori, ricollocandoli nella economia palese, senza il rischio di cadere nell’usura e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione.
SOGGETTI INTERESSATI
Dette procedure sono riservate a coloro che:
– hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (c.d. “consumatore”); non sono soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali (es. imprenditore sottosoglia, professionista, imprenditore agricolo, imprenditore cessato da oltre un anno, enti privati non commerciali etc).
QUANDO SI PUO’ RICORRRE A DETTE PROCEDURE

Le dette procedure sono rivolte a tutti i soggetti che, oltre a rispondere alle categorie soggettive sopradette, si trovano in una situazione di “sovraindebitamento” ovvero di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di farvi fronte”.

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