Con l’approvazione del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 è entrata in vigore la nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Chi aderisce pagherà l’importo delle cartelle senza sanzioni e interessi di mora (ad eccezione delle multe stradali dove non si pagheranno solo gli interessi e le maggiorazioni di legge). Saranno invece dovute le somme a titolo di: capitale, interesse, aggio, spese di notifica e spese di rimborso per procedure esecutive. Come per la vecchia rottamazione, la definizione agevolata riguarderà le imposte, le tasse, i tributi locali, i contributi previdenziali, assistenziali e le contravvenzioni affidate all’Agente di Riscossione tra il 01.01.2017 e il 30.09.2017. Non sarà possibile invece “rottamare” ruoli affidati prima del 2017 in quanto oggetto della precedente definizione agevolata scaduta il 21.04.2017. Potrà usufruirne anche chi ha omesso il pagamento delle rate di luglio e settembre della vecchia rottamazione. Infatti, il suddetto contribuente potrà essere riammesso senza ulteriore addebito se effettua il pagamento delle rate insolute entro 30.11.2017.
Un altro caso invece è quello dei contribuenti che si sono visti rigettare le istanze della precedente definizione agevolata dall’Agente di Riscossione in quanto non in regola nel pagamento delle rate scadenti il 31.12.2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Questi contribuenti possoni beneficiare della nuova rottamazione presentando una nuova istanza entro il 31.12.2017 e pagando tutte le rate scadute del precedente piano di rateazione entro il 31.05.2018. Una volta regolarizzata la posizione potranno pagare il debito residuo in unica soluzione o in 3 rate. Chi presenta la domanda di definizione agevolata sui ruoli affidati da gennaio a settembre 2017 potrà pagare in un’unica soluzione o in 5 rate con scadenze 31 luglio 2018, 30 settembre 2018, 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019. La scadenza per la presentazione della domanda è il 15 maggio 2018.

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