La presentazione della dichiarazione dei redditi è sempre obbligatoria. In linea di principio l’obbligo viene meno quando la sua presentazione non comporterebbe il pagamento di imposte perché sono state già trattenute dal sostituto d’imposta, perché già tassate alla fonte oppure perché esenti, con le dovute eccezioni. Ad esempio, deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è adottato il regime di cedolare secca, se non sono state trattenute addizionali Irpef o se sono state trattenute in misura inferiore. Il Mod. 730/2017 può essere utilizzato per i soggetti che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente per il 2016 e contestualmente devono dichiarare redditi di: terreni e fabbricati, capitale, lavoro autonomo per i quali non sia richiesta la partita IVA, redditi occasionali, alcuni redditi diversi. Deve presentare invece, il modello Redditi 2017 PF (Persone Fisiche) chi dichiara redditi derivanti dall’esercizio d’impresa o dalla partecipazione di società di persone, di lavoro autonomo con partita IVA, alcuni redditi diversi, i soggetti non residenti in Italia e chi presenta la dichiarazione per soggetti deceduti. La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o per fruire di detrazioni, inoltre per chiedere rimborsi relativi a crediti oppure eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2016. Il modello 730 ha il vantaggio di permettere la restituzione del rimborso o di effettuare le trattenute direttamente in busta paga o sull’assegno della pensione, rispettivamente nei mesi di luglio ed agosto. Il mod. 730 può essere presentato o in forma autonoma (entro 23 luglio) o tramite intermediari abilitati (entro il 7 luglio).

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