Hai una casa vacanze locata per brevi periodi dell’anno? La Manovra correttiva (D.L. 50/2017) ha introdotto, a partire dal 1° giugno 2017, nuove regole sugli affitti brevi. Si tratta dei contratti di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici per mettere in contatto domanda e offerta di locazione. È ammessa l’opzione per la “cedolare secca” al 21% anche per gli affitti brevi, ma questa è stata estesa anche ai contratti di sublocazione e ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. Se la locazione avviene tramite intermediari o portali web, questi sono obbligati ad effettuare una comunicazione relativa ai contratti stipulati entro il 30 giugno dell’anno successivo al quale si riferiscono e ad effettuare una ritenuta del 21% (sui canoni o corrispettivi).

L’omessa o incompleta comunicazione è punita con una sanzione che va da 250 a 2000 euro mentre la ritenuta è dovuta qualora gli intermediari incassino o intervengano nei pagamenti dei canoni di locazione. Se si opta per la cedolare secca, la ritenuta del 21% è dovuta a titolo di imposta sostitutiva, altrimenti è dovuta a titolo d’acconto sulle imposte sui redditi. Gli intermediari sono inoltre soggetti al pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale

Condividi!

Condividi quest'articolo dove vuoi.