Stop ai contanti, i pagamenti devono essere tracciati: dal 1° luglio sono cambiate le regole. Per i datori di lavoro scatta l’obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto dall’ultima legge di Bilancio. Fatti salvi i rapporti di lavoro con la Pubblica amministrazione, i lavoratori domestici come colf, baby sitter o badanti e i compensi per gli stage, pena sanzioni da 1.000 a 5.000 euro. La misura punta a prevenire gli abusi ed evitare le truffe delle false buste paga. Cioè il fenomeno per cui imprenditori disonesti corrispondono al lavoratore retribuzioni inferiori a quanto previsto dalla busta paga magari sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione.
Il nuovo obbligo si applica ad ogni rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, quindi anche ai contratti a tempo determinato, ai contratti part time, alle collaborazioni coordinate e continuative, al lavoro a intermittenza o a chiamata e a tutti i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci. Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite: bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore; altri strumenti per i pagamenti elettronici; pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
A chi si applica il divieto di pagamento degli stipendi in contanti? Il divieto di pagare in contanti la busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
Quindi è applicabile: ai contratti a tempo pieno e part-time; ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato; ai contratti di apprendistato; a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.) ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati. La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co),viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica: nella Pubblica Amministrazione; nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
ECCO LA PAGINA DI QUI NEWS NELL’EDIZIONE DELL’11 LUGLIO 2018